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Congedo parentale: ecco come funziona e cosa devi sapere

Congedo parentale
Congedo parentale: ecco chi ne può usufruire

Nuove misure per il 2022-2023 a vantaggio dei genitori: ecco a chi spetta il congedo parentale e le regole da sapere per l’anno che verrà.

Tantissime novità per ciò che riguarda il congedo parentale per genitori lavoratori con i figli. Le novità sono molte e riguardano sia il settore pubblico che privato, con conferme dei periodi in cui si può stare a casa e cambiamenti sostanziali anche sui genitori che possono usufruire del congedo.

Tra questi sono stati inseriti anche i padri lavoratori autonomi, che per la prima volta avranno la possibilità di avere periodi liberi da dedicare ai figli.

Insomma, ecco tutto ciò che devi sapere su questa tematica per il nuovo anno.

Cos’è il congedo parentale e chi ne può usufruire?

Il congedo parentale, anche chiamato facoltativo, dato che a dispetto del congedo per maternità o paternità non è obbligatorio, è un periodo di astensione dal lavoro che può essere per tutti i genitori e che viene anche nei primi mesi retribuito sino al 30% dell’importo dello stipendio.

il congedo stesso è anche regolato a livello di legge nel testo unico che gestisce legislativamente la questione maternità e paternità, con la Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto conciliazione vita lavoro che attua la direttiva (UE) 2019/1158 in tema di work-life balance. Le novità che sono in vigore dal 13 agosto 2022 vengono spiegate dal dal punto di vista operativo nella Circolare INPS n° 122 del 27-10-2022.

Questo congedo spetta a tutti i genitori che hanno un contratto di lavoro attivo, sia genitori naturali che affidatari e in particolare:

  • dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato;
  • dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico, come chiarito dalla Circolare INL n. 9550 del 6 settembre 2022 in cui si legge che le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto, “salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza.
  • dei lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata;
  • dei lavoratori o le lavoratrici autonome.  Ci sono però dei casi in cui il congedo parentale non spetta:
  • ai genitori disoccupati o sospesi,
  • ai genitori lavoratori domestici;
  • ai genitori lavoratori a domicilio.

Il congedo da il diritto come detto di ottenere il 30% dello stipendio giornaliero versato al genitore e va calcolato in base all’ultimo stipendio ottenuto.

Si può fruire del congedo parentale a partire dai 12 anni compiuti dal bambino che sarebbe il limite di età per il quale è riconosciuto l’indennizzo.

Congedo parentale
Congedo parentale: ecco chi ne può usufruire

Congedo parentale: tutti i casi per i vari genitori

Il congedo parentale può essere usufruito per giorni, ore o mesi, a dispetto di quanto il genitore o entrambi i genitori vogliono ottenerlo. Ovviamente il sostegno è diverso per ogni persona:

Congedo dipendenti:

  1. per entrambi i genitori che si astengono congiuntamente: 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi (sempre entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia). Si ricorda, poi, che i mesi di congedo indennizzato, cioè pagati dall’INPS, sono 9 da fruire sempre entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia. Nel caso di genitori con reddito sotto soglia (inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione AGO), i mesi di congedo indennizzato sono 10 mesi (elevabili a 11);
  2. per la sola madre: 6 mesi, con 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro genitore.
  3. per il solo padre: 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), con 3 mesi indennizzati non trasferibili all’altro genitore.

Congedo per genitore solo:

  • in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;
  • nel caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;
  • in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice Civile.

È bene infatti chiarire che in caso di affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest’ultimo spetta anche la fruizione del congedo indennizzato. Il valore è lo stesso riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. Il provvedimento di affidamento va trasmesso all’INPS dal Pubblico Ministero. Al genitore solo si riconoscono 11 mesi di congedo parentale. Di questi 11 mesi:

  • 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione;
  • i restanti 2 mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del Testo Unico (reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione).

Congedo parentale iscritti gestione separata:

  • per la madre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);
  • per il padre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);
  • per entrambi i genitori: 9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

Congedo parentale lavoratori autonomi:

Ai genitori lavoratori autonomi il congedo parentale spetta per un massimo di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento. La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre:

  • per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità;
  • nel caso del padre, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.

L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.